Art. 1.

      1. Nel capo II del titolo II del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

      «Art. 10-bis. - 1. Non sono eleggibili i soggetti che risultano avere la titolarità o il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità e il controllo risultano essere il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado ovvero persone conviventi non a scopo di lavoro domestico dei soggetti di cui al comma 1.
      3. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non si applicano:

          a) agli amministratori delle imprese di cui al medesimo comma 1, qualora siano cessati dalla carica almeno centottanta giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i sette giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno centoventi giorni;

 

Pag. 5

          b) ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a), provvedano alla cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo. È vietata la cessione al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero».

      2. All'articolo 5, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361», sono sostituite dalle seguenti: «condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 10-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».
      3. All'articolo 20 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 10-bis del presente testo unico».

      4. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del citato testo unico di cui al

 

Pag. 6

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 10-bis».